Dubbi non ce ne sono: il datore di lavoro ha l’obbligo di sottoporre a una adeguata e specifica formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro i dirigenti e i preposti di fatto e cioè quelli che, in applicazione del principio di effettività di cui all’art. 299 del D. Lgs. n. 81/2008, esercitano in concreto i poteri propri dei dirigenti e preposti giuridici.

 

La mancanza di una nomina formale dei dirigenti e dei preposti non è rilevante sulla loro formazione in materia di sicurezza sul lavoro in quanto quello che rileva è la ratio della norma che richiede che sia comunque formato chi esercita tali funzioni.

Le norme di sicurezza, infatti, sono dirette a prevenire pericoli nell’espletamento delle mansioni, comunque siano svolte: anche le figure che rivestono di fatto le funzioni di dirigente e di preposto devono aver frequentato i corsi di formazione specifici previsti dalle disposizioni di legge.