In materia di sicurezza sul lavoro, per  dispositivo di protezione individuale (DPI)  si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

Nel quaderno informativo n. 7 dal titolo “Dispositivi di protezione individuale (Tipologie, caratteristiche, modalità d’uso e normativa, vengono passati in rassegna gli obblighi contenuti nel D.Lgs. 81/2008 (TU) e su alcune caratteristiche generali di alcuni dispositivi.

 

Obblighi per i datori di lavoro:

– SCELTA DEL DPI

  1. effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
  2. individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi, tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
  3. valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d’uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
  4. aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

– CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL DPI

  • entità del rischio;
  • frequenza dell’esposizione al rischio;
  • caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
  • prestazioni del DPI”.

– OBBLIGHI CONNESSI

  • “mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
  • provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
  • fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
  • destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
  • informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
  • rende disponibile nell’azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
  • stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
  • assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI.

Obblighi per i lavoratori:

  • “sottoporsi ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro nei casi previsti dalla legge;
  • utilizzare i DPI messi a loro disposizione conformemente all’informazione e alla formazione ricevute e all’addestramento eventualmente organizzato ed espletato;
  • provvedere alla cura dei DPI messi a loro disposizione e non apportarvi modifiche di propria iniziativa;
  • al termine dell’utilizzo del DPI, seguire le procedure interne eventualmente previste in materia di riconsegna;
  • segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI messi a loro disposizione”.