Con l’entrata in vigore del decreto del 3 settembre 2021, che avverrà il 29 ottobre 2022, sarà definitivamente abrogato il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998.

 

  • Decreto del Ministero dell’Interno 1 settembre 2021 “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Il decreto entra in vigore il 25 settembre 2022 ed indica sia i requisiti che devono possedere i tecnici manutentori sia i criteri generali per il controllo degli apprestamenti antincendio. Manutenzione e controllo di impianti ed attrezzature vanno eseguiti da tecnici manutentori qualificati secondo l’Allegato II che definisce le “Conoscenze, abilità e competenze del tecnico manutentore qualificato” individuando anche i contenuti minimi e la durata dei corsi di formazione.

 

Quali sono i compiti del manutentore qualificato?

Relazionarsi con il datore di lavoro è fondamentale per coordinare le attività da eseguire con particolare riferimento a:

  • controlli documentali;
  • controlli visivi e di integrità dei componenti;
  • controlli funzionali, manuali o strumentali;
  • registrazioni delle attività svolte su supporto cartaceo o digitale;
  • manutenzione degli apprestamenti secondo le norme e le procedure relative alla sicurezza e alla salute dei luoghi di lavoro e alla tutela dell’ambiente.

 

  • Decreto del Ministero dell’Interno 2 settembre 2021 “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Il Decreto 2 settembre 2021, definito decreto GSA, entra in vigore il 4 ottobre 2022 e riguarda la gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza.

Oltre a confermare l’obbligo da parte del datore di lavoro circa l’adozione di misure di gestione della sicurezza antincendio in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, il decreto specifica anche i contenuti di informazione e di formazione antincendio da destinare ai lavoratori.

 

Nei luoghi di lavoro con almeno 10 lavoratori o quelli aperti al pubblico con più di 50 persone contemporaneamente, il datore di lavoro ha l’obbligo di redigere il piano di emergenza connesso con la valutazione dei rischi, conforme all’Allegato II. Negli altri luoghi, le misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio sono riportate nel DVR (Documento di Valutazione dei Rischi).

 

Inoltre il datore di lavoro designa gli addetti alla gestione delle emergenze che vengono formati in base ai nuovi criteri e da docenti in possesso dei requisiti stabiliti dal Decreto. Finora non era prevista una specifica periodicità per l’aggiornamento formativo di queste figure della sicurezza che ora è da svolgersi ogni 5 anni.

 

  • Decreto del Ministero dell’Interno 3 settembre 2021 “Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

l Decreto 3 settembre 2021, che entra in vigore il 29 ottobre 2022 ed è denominato decreto Mini Codice, è relativo ai criteri semplificati di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio. I cantieri sono esclusi.

 

Quali sono i luoghi di lavoro a basso rischio?

  • Luoghi con attività non soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco o non dotati di specifica regola tecnica verticale;
  • luoghi con affollamento complessivo minore o uguale 100 occupanti.

 

In queste realtà la valutazione del rischio semplificata prevede:

  • l’individuazione dei pericoli d’incendio;
  • la descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;
  • la determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio;
  • l’individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio;
  • la valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti;
  • l’individuazione delle misure che possano rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.